TRANSPORT CONDITIONS

Tutte le spedizioni affidateci verranno eseguite alle presenti condizioni generali di contratto. Il Cliente da incarico alla nostra società di provvedere alla presa in carico delle sue spedizioni anche tramite il vettore che riterremo più opportuno (o comunicato dal Cliente), che ne curerà la consegna al luogo di destinazione e di sottoscrivere in suo nome e per suo conto la relativa lettera di vettura, le cui condizioni di trasporto il Cliente dichiara di conoscere in quanto riportate a tergo della lettera di vettura stessa. Il Cliente accetta anche le condizioni generali di trasporto del vettore che sarà utilizzato di volta in volta; condizioni già inviate con il preventivo/proposta contrattuale e perciò conosciute.

TRANSPORT CONDITIONS

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    AVVISO IMPORTANTE A norma delle condizioni di cui infra la GET ed i suoi dipendenti e mandatari non sono in alcun modo responsabili in tutti i casi di perdita e/o danno ed inoltre, qualora ricorra una loro responsabilità, essi risponderanno esclusivamente entro i limiti indicati nell’art. 13. Pertanto si raccomanda ai signori Clienti di provvedere all’atto di ciascuna spedizione, ad una copertura assicurativa che garantisca la protezione globale dei loro interessi in ogni circostanza.

    CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

    1 - MODIFICHE O VARIANTI In virtù della consegna di materiali per il trasporto mediante uno qualsiasi dei servizi GET il Mittente accetta integralmente a tutti gli effetti le condizioni generali di trasporto di seguito specificate che riproducono gli impegni e gli obblighi delle parti così come definiti nelle presenti condizioni generali di trasporto accessibili inoltre sul sito www.getonline.it e riportate su ciascuna lettera di vettura redatta per ogni singola spedizione. Resta inteso che dette condizioni non potranno subire modifiche o varianti dalle parti o da loro rappresentanti. Qualora risultassero modifiche o varianti queste si considerano come non opposte. In particolare i corrieri GET, o chi per essi, non possono in nessun caso impegnare la volontà di quest’ultima. Pertanto, qualunque patto – verbale e/o scritto – integrativo/modificativo delle presenti condizioni e/o di quanto indicato nella lettera di vettura, ivi comprese annotazioni su eventuale documentazione di trasporto si ha come non apposto anche in presenza di sottoscrizione del corriere GET o di chi per esso. Le presenti condizioni di trasporto annullano e sostituiscono integralmente le condizioni generali di trasporto riportate nelle versioni precedenti.

    2 - LETTERA DI VETTURA La lettera di vettura non è trasferibile. Il Cliente/Mittente, dopo aver compilato la lettera di vettura specificando la modalità secondo cui desidera che venga effettuato il pagamento, firmerà la lettera di vettura assumendosi la responsabilità di quanto scritto. Farà fede quanto riportato sulla lettera di vettura anche in caso di discordanza con quanto riportato sul documento di trasporto. GET potrà in ogni caso, trascorsi tre anni, distruggere le lettere di vettura utilizzate e le prove di consegna. Il Cliente prende atto ed accetta che la sottoscrizione per ricevuta della spedizione potrà essere acquisita da GET, o da chi per essa, anche mediante strumenti elettronici quali ad es. scansione della firma, firma elettronica o digitale etc..

    3 - FACOLTA’ DI RECESSO GET ha facoltà di recedere dal contratto già concluso, qualora si avveda che la merce consegnatali ed eventualmente già accettata: a) non sia fornita delle indicazioni, dell’etichettatura dell’imballaggio, dei documenti conformemente a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni, anche internazionale, vigenti; b) per sua natura non consenta un normale svolgimento dell’incarico; c) possa arrecare pregiudizio a persone, animali, cose; d) sia soggetta a rapido deterioramento o decomposizione. In tal caso GET, o chi per essa, ha facoltà di ritornare la merce al Mittente o anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione. Il Mittente risponderà per le conseguenze dannose e le spese che possano derivarne.

    4 - ESECUZIONE DELL’INCARICO Gli incarichi trasmessi verbalmente o telefonicamente a GET, o a chi per essa, debbono essere confermati per iscritto dal Mittente. In particolare incarichi accessori al semplice trasporto o termini di resa tassativi impegneranno GET, o chi per essa, solo se espressamente accettati per iscritto dalla Direzione della Filiale GET. L’incarico viene accettato da GET, o da chi per essa, per essere eseguito a partire dal giorno lavorativo successivo a quello in cui gli perviene la merce.

    5 - DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DEL CLIENTE/MITTENTE Il Cliente/Mittente dichiara sotto la sua responsabilità di avere la piena e legittima titolarità e disponibilità dei beni da trasportare, o di essere un mandatario autorizzato da chi ha la titolarità e disponibilità dei beni e di accettare espressamente tutte le condizioni di trasporto in nome proprio e, quale mandatario, per conto di chiunque altro abbia un interesse nella spedizione. Dichiara, inoltre, che i beni da trasportare sono correttamente descritti nella lettera di vettura e non rientrano tra quelli che nel successivo art. 20 sono dichiarati espressamente inaccettabili per il trasporto. Il Cliente/Mittente accetta che GET, o chi per essa, non dia inizio o interrompa la spedizione iniziata, qualora essa abbia ad oggetto beni compresi tra quelli non accettabili per il trasporto (o che il Cliente/Mittente abbia sottovalutato per scopi doganali o non correttamente descritto, intenzionalmente o meno) con facoltà ad insindacabile giudizio di GET di abbandonare in qualunque luogo il bene consegnato dal Cliente/Mittente che se ne accollerà tutti i relativi costi mallevando fin d’ora GET. Egli dichiara altresì che la spedizione è correttamente espressa indirizzata ed imballata per assicurare un trasporto senza rischio di danneggiamento ai beni trasportati, e al riguardo si conviene la non applicabilità della presunzione stabilita dall'art. 1693 II comma c.c.. Il Cliente/Mittente si impegna a mallevare e tenere indenne GET da qualunque pretesa, spesa, multa, ammenda e penalità in genere e/o danni comunque derivanti da quanto sopra indicato; egli è inoltre responsabile per il pagamento di tutte le spese e costi relativi alla spedizione e dei costi sostenuti per la restituzione del bene spedito al Cliente e/o per il suo magazzinaggio. E’ esclusa per il Cliente la facoltà di contrordine di cui all’art. 1685 c.c. I comma. Espressamente si riconosce che in caso di ritardo nel pagamento delle fatture oltre cinque giorni dal termine convenuto, la GET ha la facoltà di sospendere il servizio senza alcun preavviso. Il Cliente/Mittente, all’atto di conferimento dell’incarico si obbliga a fornire per ogni Destinatario: a) i documenti di accompagnamento richiesti dalle disposizioni normative in vigore per le merci soggette al regime delle accise e della vigilanza fiscale ovvero ad imposta di fabbricazione; b) tutte le istruzioni e le indicazioni necessarie per l’esatta e celere esecuzione dell’incarico, in particolare: il numero dei colli, il peso espresso in Kg, la tara di eventuali attrezzi utilizzati per l’imballaggio (pallets, paretali, bancali, etc), l’indirizzo del Destinatario completo di CAP e sigla della provincia, l’indirizzo del Mittente completo di CAP e sigla della provincia; c) gli orari e i turni di chiusura del Destinatario e, se trattasi di Enti o stabilimenti di grandi dimensioni, il reparto e la persona incaricata del ricevimento; d) le avvertenze da seguire per la riconsegna della merce fermo deposito; e) per le spedizioni gravate di assegno, l’espresso richiamo al “mandato di contrassegno”, secondo le modalità di cui all’art. 22 con l’indicazione dell’importo da esigere in cifre ed in lettere; f) l’indicazione del porto, come previsto dall’art. 21; g) l’affrancatura preventiva di eventuali buste e/o plichi da consegnarsi al Destinatario; h) misure (larghezza/lunghezza/altezza), ove indicato sulla lettera di vettura. Tutte le istruzioni di cui sopra dovranno essere confermate in forma scritta o informatica. E’ espressamente convenuto che GET non effettua spedizioni in “Porto Assegnato” e qualora all’atto della spedizione tale condizione venga richiesta dal Cliente/Mittente ogni e qualsiasi costo applicato al trasporto rimarrà a carico del Cliente/Mittente stesso. A garanzia dell’adempimento dell’eventuale suddetto obbligo il Cliente/Mittente riconosce alla presente clausola valore di promessa unilaterale, per gli effetti di cui all’art. 634 del c.p.c.. Nell’ipotesi in cui il Destinatario della spedizione in porto assegnato risulti essere abbonato ai servizi GET è riconosciuta al medesimo, in via subordinata ed alternativa, la possibilità di effettuare il pagamento della spedizione ricevuta alla tariffa secondo i termini e le modalità sottoscritte dallo stesso nel contratto di abbonamento. Il Cliente ha, infine, l’obbligo di informare dettagliatamente il Mittente di una spedizione in “porto assegnato” in merito alle presenti condizioni generali di trasporto (limitazioni di responsabilità, termini di consegna indicativi, decadenze etc.) e si impegna a mallevare la GET qualora il Mittente richieda alla stessa GET, in caso di disservizio, risarcimenti superiori a quelli previsti da dette condizioni. In caso di trasporto di beni oggetto di vendita diretta, e/o di “commercio elettronico” in genere, tra il Cliente e un soggetto riferibile alla categoria “consumatore”, il Cliente stesso è tenuto ad informare in maniera palese e veritiera il Destinatario sul momento del passaggio del rischio, sui termini di consegna (indicativi) e sulle conseguenze di un disservizio cagionato dal vettore (limitazioni di responsabilità, decadenza, etc.), restando responsabile nei confronti anche di GET per l’eventuale mancata o insufficiente informazione. In ogni caso il Cliente dichiara di aver ottenuto il consenso del Destinatario alla trasmissione a GET, o a chi per essa, (ed ai collaboratori/dipendenti esterni di quest’ultima) dei propri dati personali necessari al fine di una corretta esecuzione delle prestazioni inerenti il contratto di trasporto.

    6 - IMBALLAGGIO Il Mittente deve provvedere a sua cura all’imballaggio delle merci in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione, nonché garantire una idonea prevenzione della perdita od avaria della merce, dei danni alle persone, alle cose ed al materiale di esercizio. I danni che eventualmente derivassero all’automezzo od al carico da imballaggio inidoneo graveranno sul Mittente. Il Mittente deve provvedere a che i colli siano accuratamente sigillati con sistema idoneo a prevenirne l’apertura ed a rendere comunque riconoscibile il successivo riconfezionamento. In particolare non dovrà essere utilizzato nastro adesivo neutro. Gli attrezzi di carico (pallets, paretali, bancali etc) utilizzati dal Mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell’imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del Destinatario. La relativa tara, da indicarsi separatamente, viene inclusa ai fini della determinazione del peso tassabile della spedizione. Qualora il Mittente intenda conseguire la restituzione degli stessi attrezzi di carico utilizzati per l’imballaggio delle merci o la consegna di attrezzi diversi da quelli impiegati per l’imballaggio, depositati presso il Destinatario, dovrà formulare apposita richiesta scritta a GET, con anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data del trasporto, specificando altresì le caratteristiche ed il numero degli attrezzi che devono essere restituiti ad ogni trasporto affidato. In caso contrario, GET non si assumerà alcun obbligo in tal senso. GET avrà diritto a conseguire un compenso aggiuntivo per il servizio, da concordarsi preventivamente con il Cliente/Mittente. GET è esonerata da ogni responsabilità per mancata restituzione degli attrezzi di carico nei casi in cui il Destinatario incorra in ritardi nello scondizionamento della merce o ometta in ogni caso di riconsegnare tempestivamente gli stessi entro il completamento delle operazioni di scarico. GET sarà altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità in relazione a danneggiamenti e scondizionamenti occorsi durante le operazioni di scarico o durante la custodia degli attrezzi da parte del Destinatario. A tal fine potrà essere annotato sui documenti di trasporto ogni danno o scondizionamento verificatosi o presente sugli attrezzi restituiti. GET non sarà infine responsabile per eventuali difformità tra gli attrezzi consegnati al Destinatario e quelli restituiti al Mittente.

    7 - CONTROLLI Il Mittente è tenuto a verificare che le misure ed il peso della spedizione rientrino nella tipologia del servizio acquistato e prende atto che GET, o chi per essa, si riserva il diritto di procedere alla ripesatura ed alla remisurazione della spedizione con mezzi manuali e/o automatizzati e di fatturare al Cliente/Mittente stesso l’eventuale addebito per esuberi riscontrati, secondo le tariffe aggiuntive previste dal servizio. Eventualmente, ove ciò sia contemplato dalle condizioni del prodotto acquistato, il Cliente/Mittente potrà provvedere ad integrare il costo della spedizione mediante consegna di lettere di vettura aggiuntive, esclusivamente al momento dell’accettazione della spedizione. E’ convenuto tra le parti che le spese della spedizione debbono essere calcolate secondo quanto indicato nel modulo vendita corrispondente al servizio acquistato.

    8 - RITIRI E CONSEGNE L’accettazione e la riconsegna della merce nei locali di GET, o di chi per essa, ad opera del personale dello stesso determinano la fase rispettivamente iniziale e finale dell’esecuzione del contratto. Il Cliente/Mittente si impegna ad avvertire il Destinatario dell’arrivo della spedizione, concordando le opportune modalità affinché la consegna possa avvenire in termini rapidi ed in sicurezza. Il corriere di GET, o di chi per essa, dovrà pertanto essere messo in grado di consegnare i plichi celermente al fine di non pregiudicare l’operatività delle successive spedizioni. Il Cliente/Mittente prende atto che l’addetto GET, o di chi per essa, potrà desistere dalla consegna trascorsi 10 minuti dalla comunicazione al Destinatario, o ad un suo convivente (es. mediante citofono) o ancora al portiere dello stabile, senza che quest’ultimo si presenti a ricevere materialmente la spedizione. In tal caso, la circostanza verrà equiparata all’assenza del Destinatario. Il ritiro e/o la riconsegna della merce si intendono effettuati al piano terra del numero civico del Mittente e del Destinatario per il carico e lo scarico, e anche qualora il Destinatario sia un imprenditore o professionista, la consegna si intende effettuata a colui che proveniente dall’indirizzo del Destinatario si dichiari addetto alla ricezione. Farà comunque fede, in qualsivoglia caso di contestazione, l’attestazione del Corriere incaricato da GET o da chi per essa. Per il carico e lo scarico effettuati con modalità che rendano indispensabili prestazioni eccezionali ed accessorie a quelle indicate al comma precedente, sarà dovuto rispettivamente dal Mittente o dal Destinatario, salvo diversa pattuizione, un corrispettivo da valutarsi in dipendenza dell’entità della prestazione. Il modulo vendita o le lettere di vettura riporteranno, altresì, le indicazioni di cui all’art. 6 lett. E D.lgs. 21 .11.2005, n. 286. Il caricatore sarà il vettore o comunque opererà sotto il diretto controllo del vettore stesso.

    9 - ORARIO DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DI RITIRO E CONSEGNA I servizi di ritiro e riconsegna vengono normalmente effettuati dalle ore 8 alle ore 18, salvo diversi usi locali. L’interruzione meridiana segue gli usi locali. Il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio non si effettua (salvo che non esplicitamente previsto nel servizio acquistato): a) nei giorni di sabato e domenica; b) nei giorni festivi infrasettimanali; c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla categoria; d) nei giorni e negli orari in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane; e) nei giorni in cui, per consuetudine locale o per disposizione della Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi. Le prestazioni di servizio richieste tassativamente per orari stabiliti sono considerate servizi speciali e saranno soggette a diverso regime tariffario da negoziarsi separatamente e non impegneranno GET, o chi per essa, se non dietro l’accettazione scritta della Direzione della Filiale ai sensi dell’art. 4. L’accettazione, da parte del Destinatario delle cose spedite oltre gli orari indicati dal Mittente, toglie ogni interesse e/o legittimazione del Mittente alla riconsegna.

    10 - TERMINI DI RESA La riconsegna della merce a destino avviene nei termini necessari per l’esecuzione della spedizione secondo i criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane e/o estere e sempre che l’eventuale ritardo non sia derivato da casi fortuiti o forza maggiore. L’eventuale indicazione di termini di resa o di orari di precedenza nell’esecuzione dell’incarico, da parte del Mittente non impegnano in alcun modo GET, o chi per essa, salvo espressa accettazione per iscritto da parte della Direzione della Filiale ai sensi dell’art. 4. I termini di resa si intendono sospesi: a) nei giorni di sabato e domenica; b) nei giorni festivi infrasettimanali; c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla categoria; d) nei giorni e negli orari in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane; e) nei giorni in cui, per consuetudine locale o per disposizione della Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi; f) per cause di forza maggiore. L’accettazione, da parte del Destinatario delle cose spedite oltre i termini indicati dal Mittente, toglie ogni interesse e/o legittimazione del Mittente alla riconsegna.

    11 - SVINCOLO DELLE MERCI Lo svincolo della merce si intende effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna o di altro documento equipollente e con il contestuale pagamento del porto e dell’assegno eventualmente gravanti la merce. Il Destinatario può disporre delle cose trasportate solo dopo aver svincolato la spedizione. La riconsegna della merce al Destinatario, nel luogo di destinazione indicato sulla lettera di vettura o altro documento equipollente, si intende effettuata a mani di persona ivi presente ai sensi dell’art. 8. per le riconsegne fermo deposito il Mittente deve tassativamente prescrivere tutte le avvertenze per la riconsegna della merce. L’eventuale richiesta del Destinatario di riconsegnare la merce, in tutto o in parte, in un luogo diverso da quello originario di destinazione, potrà essere soddisfatta da GET o da chi per essa solo dopo che sia stato effettuato lo svincolo della spedizione e sempre che essa formi oggetto di un nuovo e specifico accordo contrattuale.

    12 - PRIVILEGIO, DIRITTO DI RITENZIONE, COMPENSAZIONE – MODIFICHE CONTRATTUALI GET ha il privilegio su ogni bene trasportato per i crediti derivanti dal contratto di trasporto, da diritti doganali, da anticipi e/o da altri oneri di qualunque natura connessi al trasporto e ha il diritto di trattenere e non consegnare i beni trasportati compresi quelli previsti nell'art. 20 fino a quando tali crediti e oneri non siano stati pagati e/o rimborsati. Il Mittente è responsabile di tali spese nel caso di mancato pagamento da parte del Destinatario. GET, a copertura di tutti i suoi crediti comunque dipendenti dall’esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o continuative, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione, compresi i contrassegni incassati per conto del Mittente: Il Cliente/Mittente autorizza sin d’ora tale compensazione. Il Cliente/Mittente prende atto che i corrispettivi, le modalità di esecuzione e le prestazioni concordati in sede di stipulazione del contratto saranno soggetti a modifica e/o variazione da parte di GET, da comunicarsi a cura della stessa in forma scritta, con un preavviso di trenta giorni, anche mediante la menzione su fatture ad esso indirizzate, ovvero comunicazione a mezzo posta elettronica nell’indirizzo comunicato dal Cliente/Mittente. GET provvederà ad aggiornare le condizioni generali ed a tutte le forme di pubblicità previste dalla legge, compreso l’inserimento sul sito internet aziendale. In caso di mancato recesso del Cliente da comunicarsi entro il termine di preavviso, la modifica si intenderà accettata. Il recesso del Cliente sarà ammesso solo per i contratti a consuntivo. Per i contratti in prepagato, il Cliente potrà continuare ad utilizzare il servizio sino ad esaurimento o scadenza delle Lettere di Vettura, fatta salva la facoltà di GET di ritirare le Lettere di Vettura previo riaccredito dei corrispondenti corrispettivi. Con le stesse modalità GET potrà variare le caratteristiche dei servizi offerti ed i limiti di peso/dimensioni. Taluni servizi possono essere soppressi ovvero sospesi o ancora possono essere subordinati ad autorizzazioni/garanzie ovvero alla sottoscrizione di contratti/moduli vendita.

    13 - ESONERO E LIMITI DI RESPONSABILITA' GET è responsabile per perdita, furto o danni ai beni trasportati, solo in caso in cui il danneggiato provi che l’evento si sia verificato per colpa grave imputabile alla stessa GET. In conformità all’art. 1696 c.c., la responsabilità di GET sarà comunque limitata a 1,00 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali. Fuori dalle ipotesi precedenti ed in ogni altro eventuale caso la responsabilità di GET sarà altresì limitata alla cifra minore tra euro 1,00 (uno/00 euro) per Kg di merce trasportata ed il valore della perdita o danneggiamento effettivi di un documento o pacco come determinato nel successivo art. 15. si conviene espressamente che l’eventuale rimborso potrà avvenire anche dietro corresponsione di lettere di vettura. Per i trasporti fuori dal paese di origine, la responsabilità di GET in caso di perdita o danni ai beni trasportati, siano questi “documents” o “parcels”, è limitata, ai sensi dell’art. 1696 c.c., all’importo di cui all’art 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modifiche, ad 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante, pari attualmente a euro 10,41 per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.

    14 - CONVENZIONE DI MONTREAL – CONVENZIONE CMR (SOLO PER SERVIZIO INTERNAZIONALE) Qualora la spedizione sia effettuata con aeromobile a titolo oneroso o/e gratuito da un’impresa di trasporto aereo e sia prevista una destinazione finale o uno scalo in un Paese diverso da quello di origine, potranno applicarsi le norme della Convenzione di Montreal ai fini della responsabilità di GET, in caso di perdita o danno di tale spedizione, nel caso l’evento si verifichi nella tratta aerea. La Convenzione di Montreal disciplina, e in molti casi, limita la responsabilità del vettore per smarrimento, danni o ritardo della consegna. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di trasporto per “Convenzione di Montreal” si intende: (i) la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Montreal il 28.05.1999 come modificata o integrata da successive convenzioni o protocolli aggiuntivi. Nonostante eventuali clausole contrarie, rimane ferma l’applicabilità della CMR ai trasporti via terra, quando il luogo di ricevimento della merce ed il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione.

    15 - DEFINIZIONE DI VALORE EFFETTIVO Ai fini del presente articolo e dell’art. 13 e sempre fatto salvo l’esonero e i limiti di responsabilità di cui all’art. 13, la classificazione tra i documenti o i pacchi è determinata in base alla definizione data dal Cliente/Mittente al momento della spedizione. Per documento trasportato a norma delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, s’intende qualsiasi oggetto privo di valore commerciale. Per pacco trasportato, a norma delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, s’intende qualsiasi oggetto avente un valore commerciale o di scambio. a) Il valore effettivo di un documento sarà, quindi, determinato tra il minor costo per la riproduzione o sostituzione e la ricostruzione, applicabile al momento e nel luogo della spedizione. b) Il valore effettivo di un pacco sarà, invece determinato dalla minor somma tra costo per la riparazione o sostituzione e rivendita o prezzo di mercato, sussistente nel luogo e al momento della spedizione. In nessun caso il valore del pacco potrà superare il suo costo originario, effettivamente pagato dal Cliente/Mittente, senza alcun aumento.

    16 - RESPONSABILITA' NON ASSUNTE GET farà del suo meglio per effettuare consegne veloci in base a programmi regolari di consegna, ma essa non sarà in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo, trasporto o consegna di qualunque oggetto per fatti non imputabili a GET. GET inoltre non sarà responsabile per perdite, errata o mancata consegna delle cose trasportate dovute a: a) Forza maggiore, eventi fortuiti o qualsivoglia altra causa ragionevolmente non imputate alla GET; ai sensi dell’art. 1694 c.c., si presumono casi fortuiti o di forza maggiore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il furto, la rapina, il saccheggio, gli scioperi, le serrate, le sommosse, gli atti di terrorismo, la pirateria, l’incendio, le calamità, le interruzioni della viabilità. Il furto delle spedizioni affidate a GET si presume dovuto al caso fortuito, alla forza maggiore o al fatto del terzo, salvo, il dolo o la colpa grave in concreto del vettore che dovranno essere provati dal Mittente e/o dal Destinatario; b) Mancato rispetto da parte del Cliente/Mittente degli obblighi nascenti dal contratto di trasporto di cui all’art. 5 delle presenti Condizioni generali di Trasporto; In ogni caso la GET è libera nella scelta del metodo di esecuzione del contratto, compreso quello di affidarla interamente o parzialmente a terzi; c) Mancato impiego di veicoli idonei per la spedizione di merci particolari, per le quali il Mittente non ha evidenziato le specifiche precauzioni da adottare; d) Carico, scarico, movimentazione della merce effettuata a cura del Mittente o del Destinatario o delle persone che agiscono in loro nome e conto: qualità di alcune merci che per cause inerenti alla loro natura, sono soggette a perdite totali o parziali o ad avaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per rottura, ruggine, deterioramento interno, essiccazione, calo naturale o azione di parassiti, roditori e animali in genere; e) Qualità di alcune merci per le quali occorrano determinate condizioni e siano state presentate per la spedizione in modo diverso da quello prescritto o con dichiarazione inesatta oppure senza l’osservanza delle prescritte norme di sicurezza; f) Insufficienza od imperfezione di marche e numeri di colli; g) Inadempimenti, dichiarazioni o comportamenti anche solo omissivi del Cliente/Mittente, del Destinatario e di ogni altra parte che abbia un interesse nella spedizione (inclusa la violazione di ogni termine e condizione qui stabiliti) diversa da GET, o da chi per essa, di qualunque autorità doganale o statale, di qualunque servizio postale, trasportatore o altra parte cui una spedizione sia affidata da GET per trasporti a destinazioni non regolarmente servite da GET o da chi per essa, indipendentemente dal fatto che il Cliente/Mittente avesse chiesto a avesse conoscenza di tale consegna fatta a mezzo di una terza parte, con espressa deroga alle disposizioni degli artt. 1699 e 1700 c.c.; h) Natura della spedizione e/o di ciascun oggetto e/o dell’imballo, difetti, vizi, caratteristiche relative; i) Danni elettrici o magnetici, cancellature od altri danni di tale genere a immagini elettroniche o fotografiche od a registrazioni in qualunque forma. Fermo restando il disposto dell’art. 3 GET ha diritto al risarcimento dei danni dovuti a fatti del Mittente, al rimborso delle spese sostenute ed alla rivalsa per eventuali ammende o penalità. In ogni caso GET è libera nella scelta del metodo di esecuzione del contratto, compreso quello di affidarla interamente o parzialmente a terzi.

    17 - ESCLUSIONE DEI DANNI INDIRETTI GET non potrà mai essere considerata responsabile, in alcun caso, delle perdite e/o dei danni indiretti di qualunque genere, comunque verificatisi, che il Cliente/Mittente dovesse subire in occasione e/o conseguenza del trasporto dei beni, indipendentemente dal fatto che GET potesse e/o fosse a conoscenza che tali perdite e/o danni potevano prodursi, inclusi a titolo indicativo e non tassativo, perdita di guadagno, di utili, di avviamento, di clientela, di immagine etc..

    18 - RECLAMI a) In deroga a quanto stabilito dall'art. 1698 del c.c. qualunque reclamo deve essere fatto per iscritto dal Cliente/Mittente e consegnato all'ufficio di GET più vicino al luogo in cui la spedizione è stata accettata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della spedizione da parte di GET o di chi per essa. Tale termine è stabilito a pena di decadenza e oltre tale termine nessun reclamo può essere effettuato contro GET; b) Nessun reclamo sarà preso in considerazione da GET prima che tutti i costi ed oneri di trasporto siano stati pagati. L'importo di qualunque reclamo non potrà essere dedotto dai costi ed oneri di trasporti dovuti a GET.

    19 - DEROGHE - MANCATO SVINCOLO E GIACENZA In deroga agli artt. 1686 e 1690 c.c. nel caso in cui il trasporto non possa essere effettuato e/o le cose non possano essere consegnate, il Cliente/Mittente sarà informato da GET o da chi per essa nel minor tempo possibile e GET o chi per essa potrà tenere la merce in giacenza nei propri magazzini o depositarla in quelli di terzi o nei Magazzini Generali. Il Cliente/Mittente nel caso in cui chieda il ritorno del bene o la riconsegna dello stesso, dovrà dare istruzioni per iscritto, concrete ed attuabili, a GET o a chi per essa. In mancanza di istruzioni tempestive e per iscritto, concrete e attuabili, GET o chi per essa custodirà gli oggetti senza tuttavia assumere alcuna responsabilità sulla loro conservazione. In ogni caso trascorso il termine previsto nel modulo vendita (in mancanza 7gg.) essi saranno restituiti al Mittente, a rischio del Mittente medesimo e con addebito nei suoi confronti di ogni spesa e di tutti i maggior costi. Il Cliente/Mittente si impegna a mallevare e tenere indenne GET da qualunque pretesa, spesa, multa, ammenda e penalità in genere e/o danni comunque derivanti da quanto sopra indicato, egli è inoltre responsabile per il pagamento di tutte le spese e costi relativi alla spedizione (compresi in via esemplificativa diritti doganali e qualsiasi imposta o tassa similare) e dei costi sostenuti per la restituzione del bene spedito al Cliente/Mittente e/o per il suo magazzinaggio. E’ esclusa per il Cliente/Mittente la facoltà di contrordine di cui all’art. 1685 c.c. I comma. Trascorsi ulteriori 5 giorni senza che la giacenza si sia risolta, GET potrà provvedere al recupero dei propri crediti gravanti sulla spedizione mediante richiesta al Giudice dell’esecuzione di vendita o assegnazione della merce giacente ai sensi degli artt. 2756, 2761, 2797 e 2798 c.c., salvo ed impregiudicato ogni altro suo diritto e competenze non recuperate. Il Cliente/Mittente dichiara infine di essere a conoscenza delle norme postali che regolano l’affrancatura a carico del Mittente secondo le tariffe vigenti: Il Mittente dichiara altresì di assumersi ogni responsabilità per la mancata dichiarazione del contenuto, per l’assenza o insufficienza dell’affrancatura per i trasporti di plichi o colli e si impegna a tenere indenne GET da ogni conseguenza relativa anche nei confronti di terzi.

    20 - OGGETTI NON ACCETTABILI PER IL TRASPORTO - MITTENTE CONOSCIUTO GET non trasporta: denaro in qualunque valuta, oro, antichità, liquori, valori bollati e/o francobolli anche da collezionismo, metalli preziosi, armi da fuoco, alcolici, piante, droghe, tabacchi, opere d'arte, pietre preziose, pellicce, orologi preziosi, esplosivi, animali, prodotti alimentari, beni deperibili, titoli di qualunque genere o al portatore, oggetti indecenti osceni e pornografici, carboni e diamanti industriali, assegni bancari, traveller’s cheques, articoli soggetti alla restrizione IATA, inclusi materiali pericolosi o combustibili, beni il cui trasporto sia proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore in vigore di qualsiasi governo federale statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione possa essere effettuata. Ogni altro articolo che GET o chi per essa per sua discrezione ritiene di non volere inoltrare per ragioni obiettivamente valide. Si accettano esclusivamente prodotti alimentari non deperibili debitamente confezionati ed imballati secondo le norme legislative in vigore, ad eccezione di quelli che possono essere trasportati solo a temperatura controllata e, previa sottoscrizione del contratto di fornitura e del relativo modulo di richiesta servizio, campioni diagnostici, e prodotti farmaceutici per il trasporto a temperatura ambiente e controllata. GET, in ogni caso, si riserva il diritto di accettare i colli affidati per il trasporto in ragione del contenuto, delle dimensioni di massa e di volume come previste dalla normativa vigente. La mancata accettazione della merce non conforme ai parametri sopra indicati esonera GET da qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente/Mittente. La GET si riserva anche il caso di accettazione della merce per il tramite dei propri addetti di restituire i suddetti beni qualora rinvenga delle difformità rispetto ai propri standard anche presso i propri Centri meccanizzati di smistamento merci. Il Cliente/Mittente prende atto di quanto sopra e si impegna a non spedire in nessun caso i beni sopra descritti. Qualora questi ultimi fossero inseriti in una spedizione affidata a SDA, quest’ultima non risponderà dei danni cagionati al Cliente/Mittente per perdita, avaria, deperimento dei beni, anche qualora la spedizione sia stata appresa per qualsivoglia motivo da GET. In ogni caso, GET rifiuta l’accettazione di merci pericolose quali infiammabili, esplosivi, inquinanti, radioattivi, tossici e contaminanti, nocivi infettivi e materiali magnetici anche al di sotto dei limiti previsti dalla normativa ADR (Accordo Europeo per il Trasporto delle Merci Pericolose su Strada, legge 1839/62) e IATA, salva espressa richiesta scritta rilasciata dal Mittente ed accettazione scritta di un procuratore GET nei casi di trasporto merci in “esenzione totale”. Il Mittente, che intrattiene rapporti di lavoro abituali e continui con GET, e presenta un indirizzo professionale accertato “bona fide”, rientra nella qualifica di “ Mittente conosciuto”, ai sensi delle normative europee e nazionali AIR CARGO SECURITY. A tale scopo, il Mittente si impegna a dichiarare, all’affidamento della merce, che la stessa non rientra tra quello per le quali è prevista autorizzazione ai sensi della normativa vigente, quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: armi, articoli e merci pericolose, diversamente munendosi della relativa autorizzazione o esibendo i relativi permessi ove necessario. Quest’ultimo comma deve ritenersi inapplicabile nei rapporti con il consumatore e/o cliente occasionale.

    21- PAGAMENTI Il Cliente/Mittente prende atto che i corrispettivi concordati in sede di stipulazione del contratto saranno automaticamente soggetti a variazione, senza necessità di richiesta di GET, nella misura del 100% delle variazioni, accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno precedente. Il Mittente può prescrivere che la spedizione avvenga: a) in porto franco, cioè con corrispettivo a carico del Mittente; b) in porto assegnato, cioè con corrispettivo a carico del Destinatario solo se lo stesso Destinatario ha stipulato un contratto con GET. Ove la prescrizione di porto non sia indicata nel contratto, sulla lettera di vettura o non risulti dalle istruzioni del Mittente, la spedizione sarà effettuata in porto franco. Espressamente si riconosce che in caso di ritardo nel pagamento delle fatture oltre 5 giorni dal termine convenuto, GET o chi per essa ha facoltà di sospendere il suo servizio senza alcun preavviso. Il Cliente potrà scegliere tra i diversi metodi di pagamento riportati sul modulo vendita. In caso di ritardato pagamento ovvero di altri elementi che possano comportare, a giudizio di GET, la solvibilità del Cliente, GET potrà richiedere per la attivazione/riattivazione del servizio, idonee garanzie per il pagamento dei corrispettivi. Qualora il Cliente opti per il pagamento a consuntivo tra i sistemi di pagamento presenti sul modulo vendita, GET addebiterà al Cliente stesso, su ogni fattura emessa, un diritto fisso il cui importo è indicato nel modulo di vendita stesso. Detta somma viene richiesta a fronte dei maggiori costi di gestione amministrativa che tale processo comporta. Tale diritto fisso potrà essere variato da GET mediante la procedura di modifica contrattuale indicata dall’art. 12. Ove previsto sul modulo di vendita, GET altresì potrà procedere alla richiesta di corrispettivi “una tantum”, supplementari per servizi per destinazioni/tratte specifiche.

    22 - CONTRASSEGNO Ove previsto nel modulo vendita per il servizio acquistato, il mandato di contrassegno sarà conferito dal Mittente attraverso il riempimento dell’apposito spazio presente sul modulo d’ordine. Dovrà essere specificato da Mittente stesso: a) numero dei colli; b) il peso lordo; c) il valore del contrassegno espresso in cifre e in lettere; d) le modalità di incasso, esclusivamente tra quelle indicate nel modulo vendita; e) Il nome e l’indirizzo del Destinatario. L’inosservanza da parte del Mittente di quanto richiesto al I comma del presente articolo comporterà l’esonero del vettore dalle responsabilità relative al mandato di incasso. Il Corriere non assume comunque nessuna responsabilità alcuna per eventuali irregolarità, falsificazione e/o scopertura degli assegni circolari e/o di c/c accettati dal Corriere per ordine del Mittente. L’importo da incassare delle spedizioni in contrassegno, deve essere chiaramente indicato sia in lettere che in cifre in modo ben visibile, negli appositi spazi predisposti sulla lettera di vettura in Euro. L’inadempimento delle predette formalità comporterà l’esonero del vettore da ogni responsabilità relativa al mandato all’incasso del contrassegno. La restituzione degli importi da parte di GET varierà a seconda del pagamento con le modalità indicate nel modulo vendita, o in caso di mancata sottoscrizione secondo gli usi aziendali della stessa che il Cliente/Mittente è tenuto a richiedere e a conoscere. In caso di furto o rapina, la responsabilità di GET o di chi per essa è limitata alla semplice fornitura della copia della denuncia al Mittente ed al Destinatario per l’espletamento delle operazioni ed oneri legati all’annullamento del titolo. GET o chi per essa non è responsabile per irregolarità, falsificazione e/o assenza del rapporto di provvista dei titoli accettati per conto del Mittente. Nel caso di accettazione per ordine, in nome e per conto del Cliente di assegno bancario intestato a GET o a chi per essa questa non è assolutamente responsabile del buon fine dell’assegno né garantisce la copertura dello stesso e/o la solvibilità del Destinatario/debitore. GET è responsabile esclusivamente per il caso di mancato incasso del contrassegno, secondo la modalità scelta dal Cliente, nel limite, comunque, del prezzo del contrassegno. GET o chi per essa è esonerata da ogni responsabilità in caso di furto o rapina delle spedizioni o nei casi di errori e/o omissioni relativi ad invii la cui bollettazione derivi da archivi magnetici e non, forniti dal Cliente. Il Cliente autorizza GET a nominare sostituti mandatari per portare a termine il mandato di incasso. In caso di mancato pagamento da parte del Destinatario per qualsiasi causa nei modi convenuti con il Cliente, il Cliente autorizza GET o chi per essa al deposito e alla restituzione della spedizione a Lui medesimo. I corrispettivi relativi al diritto di contrassegno saranno comunque dovuti anche qualora il Destinatario dovesse rifiutare il ritiro della spedizione ed in ogni caso in cui il mancato incasso sia stato determinato da cause non dipendenti dalla volontà di GET o di chi per essa.

    23 - ASSICURAZIONE - LIMITI ALLA RIVALSA Per le spedizioni nazionali e internazionali, ferma restando l’esclusione di responsabilità di GET di cui alle presenti Condizioni generali ed al modulo vendita sottoscritto, è data facoltà al Cliente/Mittente di richiedere a GET la stipula, in suo favore ed a sue spese, di un apposita garanzia assicurativa a copertura dei danni derivati dal trasporto, oltre i limiti stabiliti dalla legge e dalle presenti Condizioni generali. Il Cliente/Mittente indicherà i Capitali per i quali la Merce dovrà essere assicurata. In ogni caso, i Capitali Assicurati non potranno eccedere quanto indicato nel modulo di vendita. Detta garanzia sarà regolata dalle condizioni contrattuali della Società Assicuratrice stipulante. Gli eventuali danni saranno risarciti con uno scoperto del 10%. Nel caso in cui, invece, il Cliente/Mittente non intenda affidare tale incarico di stipula della garanzia assicurativa a Get , garantisce sin d’ora che provvederà ad assicurare (o a far assicurare ai suoi clienti) le spedizioni direttamente con una Compagnia assicurativa di propria fiducia. La stipulanda polizza dovrà coprire i danni che potrebbero derivare alle cose trasportate, nel corso del trasporto stesso, compreso furto, rapina, e ciò dalla presa in consegna del materiale da parte di Get e/o suoi collaboratori, sino alla consegna della merce al destinatario indicato dal mittente, compresi gli eventuali stalli della merce presso i depositi Get, qualora necessario. Inoltre il cliente /mittente è tenuto a pattuire con tale assicurazione la rinuncia di quest’ultima ad ogni azione di rivalsa nei confronti di GET. Resta inteso che qualora la compagnia di assicurazione del Cliente/Mittente agisca comunque in rivalsa o a qualsiasi titolo nei confronti di GET, il Cliente/Mittente stesso terrà indenne la GET da qualsivoglia somma che quest’ultima sia tenuta a corrispondere in virtù delle dette azioni. Il Cliente/Mittente si impegna a mallevare GET qualora la Compagnia dovesse comunque esercitare il diritto di rivalsa, che tuttavia, non potrà in nessun caso eccedere i limiti di cui all’art. 13 delle presenti Condizioni Generali. Resta inteso che, in mancanza di copertura assicurativa, e fermo restando la facoltà di Get di rinunciare all’esecuzione del trasporto, tutti i danni saranno direttamente ed esclusivamente assunti dal Mittente in proprio, stante la su riferita esclusione di responsabilità di GET. A tal fine il cliente garantisce e malleva Get srl da qualsiasi azione di rivalsa, regresso, diretta o indiretta eventualmente proposta da terzi subcommittenti.

    24 - TEMPI DI CONSEGNA - SERVIZI AD ORARIO GARANTITO GET, di regola, esegue consegne rapide sulla base di piani predefiniti che, nella maggior parte dei casi, consentono l’esecuzione in pochi giorni lavorativi. Non è comunque fissato un termine contrattuale per la consegna. In ogni caso, GET non assume l’obbligo di consegnare entro termini definiti, salvo che ciò non risulti espressamente indicato per iscritto da un apposito atto contrattuale. Qualsiasi indicazione apposta relativa a tempi/modalità di consegna (es. “urgente”, “entro il …”, “entro le ore …”) dal Cliente/Mittente sulla lettera di vettura o su altro documento, si ha per non apposta, anche se accettata o controfirmata da incaricati di GET che, comunque non hanno alcun potere di modificare le condizioni contrattuali e/o le modalità e i tempi di consegna. Il Cliente si assume pertanto ogni rischio/responsabilità in caso di inserimento nei plichi di documentazione che debba pervenire al Destinatario in termini prerentori. Quanto sopra stabilito, spiega altresì piena efficacia per tutti i servizi in cui si prevede un orario di consegna garantito (es. Golden Service, Ore 9, Ore 12 etc.). Questi ultimi, infatti garantiscono ESCLUSIVAMENTE il rimborso previsto nel modulo vendita in ragione del servizio acquistato dal Cliente, che lo richieda nel termine di decadenza previsto dal servizio stesso, rimborso che di regola coincide con quanto corrisposto a GET per il supplemento, ovvero, ove previsto, mediante la messa a disposizione di una nuova spedizione. Detto rimborso non viene riconosciuto qualora il ritardi rientri nella tolleranza prevista per il servizio acquistato ovvero per l’ipotesi di ritardo determinato da impossibilità della prestazione per cause non imputabili al vettore di cui agli artt. 16 e 17 delle presenti Condizioni Generali di trasporto ed in ogni caso in cui la mancata consegna entro il tempo prestabilito non sia dovuto a GET o a chi per essa (es. incompletezza dei dati forniti dal Cliente, indirizzi errati, irreperibilità del Destinatario, rifiuto della spedizione, spedizione di merce non accettabile per il trasporto, cause di forza maggiore etc.). E’ espressamente esclusa la responsabilità di GET per ogni danno ulteriore quale conseguenza del ritardo; pertanto, il rimborso effettuato alle modalità previste dal presente articolo esaurisce ogni pretesa risarcitoria vantata dal Cliente/Mittente a seguito del ritardo nell’effettuazione della consegna.

    25 – INFORMATIVA E CONSENSO DEL CLIENTE/MITTENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A NORMA DEGLI ARTT. 13 E 23 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (DI SEGUITO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) I dati personali che vengono richiesti al Cliente/Mittente sono necessari perché il Contratto si perfezioni e verranno inseriti nelle banche dati informatiche e cartacee di GET, titolare del trattamento a norma del Codice in materia di protezione dei dati personali. GET intende tuttavia conservare i dati del Cliente/Mittente. Il mantenimento dei dati consente, infatti a GET di offrire al Cliente/Mittente servizi commerciali più adeguati alle sue esigenze e certamente più rapidi. GET utilizzerà i dati del Cliente/Mittente per l’elaborazione di studi e ricerche statistiche di mercato, per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo, per l’effettuazione di comunicazioni promozionali o commerciali anche delle società facenti parte del Gruppo GET, per attività dirette di vendita o di collocamento, per la fornitura di servizi ulteriori e/o aggiuntivi rispetto a quelli oggetto del presente Contratto. A tali fini, i dati potranno essere comunicati a società controllanti, controllate o collegate, nostri mandatari autorizzati, tra i quali altresì società di recupero crediti, consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, società di marketing e ricerche di mercato, soggetti il cui elenco è disponibile presso la nostra sede legale o sul sito internet, quali responsabili del trattamento, nonché nostri funzionari, amministratori ed impiegati, soggetti cui la comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale per l’esecuzione delle attività previste dal contratto, soggetti cui è data la facoltà di accedere per disposizioni di legge o di normativa secondaria. I dati vengono trattati con modalità sia informatiche che cartacee. Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è GET SRL. Il Cliente/Mittente è informato che l’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali gli attribuisce specifici diritti, esercitabili in qualsiasi momento presso la sede legale della società sita in via Teocrito n. 36 20128 Milano, tra i quali il diritto di essere informato di tutti i dati che la riguardano e di cui sia in possesso la società o le società controllanti, controllate o collegate, delle finalità per cui essi sono stati raccolti, il diritto di ottenere l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione. Il conferimento dei dati da parte del Cliente/Mittente, necessario per il perfezionamento e l’esecuzione del Contratto, è facoltativo per le altre finalità indicate nel presente articolo, ma un suo eventuale rifiuto avrebbe per conseguenza quella di impedire a GET, lo svolgimento del normale rapporto commerciale. Con la sottoscrizione del modulo vendita, della lettera di vettura o del tagliando, il Cliente/Mittente rilascerà, pertanto, il consenso, ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali per tutte le finalità indicate nel presente articolo.

    26 – DECADENZA CONVENZIONALE Le richieste di esibizione documenti in genere e l’esercizio delle azioni relative alle singole spedizioni da parte del Cliente dovranno essere effettuate, a pena di decadenza nel termine di 6 mesi dal giorno in cui avrebbero dovuto essere consegnate. I termini indicati nel modulo vendita per l’esercizio dei diritti del Cliente/Mittente per i singoli servizi (es. richiesta di rimborso) si considerano essenziali. Il mancato rispetto degli stessi comporterà la decadenza del diritto stesso.

    27 – LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE La legge applicabile è quella italiana. Per qualsiasi controversia unico foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.